Da luglio 2013 tutti i contribuenti italiani con attività negli Stati Uniti saranno registrati e i loro dati comunicati annualmente alle autorità competenti. Questa è la conseguenza dell'applicazione delle nuove disposizioni Facta (Foreing account taxpayer compliance act) per tutti gli intermediari finanziari localizzati al di fuori degli Stati Uniti.
I dati - Il FACTA impone stringenti obblighi di raccolta di dati anagrafici sulla clientela, dati reddituali e saldi finanziari, che vengono successivamente comunicati alle autorità fiscali statunitensi, allo scopo di selezionare eventuali soggetti fiscali americani.
L'accordo inter-governamentale - Non solo, l'interesse non è limitato a livello nazionale (delle autorità americane), ma ha un riflesso anche a livello di lotta all'evasione sovranazionale, consentendo ad esempio anche a futuri ulteriori Paesi interessati a unire le forze contro un problema comune.
Con un comunicato congiunto Stati Uniti, Italia, Francia, Regno Unito e Spagna hanno pubblicato lo scorso 26 luglio un accordo inter-governamentale che disciplina lo scambio di informazioni automatico tra tutti i Paesi cooperanti.
L'accordo, prevedendo uno scambio reciproco di informazioni finanziarie ai fini fiscali, costituisce la base di una futura piattaforma multilaterale di cooperazione tra Stati in materia fiscale. Esso impone agli intermediari finanziari dei Paesi firmatari di raccogliere le informazioni anagrafiche dei soggetti che dispongono all'estero di conti e depositi bancari, nonché di prodotti finanziari e polizze assicurative.
Dunque i contribuenti italiani che dispongono di attività finanziarie negli Stati Uniti saranno registrati e i loro dati personali e finanziari comunicati annualmente all'autorità fiscale italiana e viceversa per i contribuenti americani o residenti in un altro Stato aderente alla piattaforma di scambio.
Margini di manovra per gli aderenti - Il modello di accordo lascia dei margini di manovra per i Paesi aderenti: viene lasciata alla discrezione di ciascun membro del sistema di scambio l'impegno a dar seguito a richieste aggregate per categoria di contribuenti; i dati dei cittadini vengono aggregati e poi selezionati a seconda dei parametri, che l'autorità locale ritiene in quel momento più interessanti.
A oggi non esiste ancora una clausola nel Trattato contro la doppia imposizione che includa l'articolo 26 modello Ocse o alternativamente la conclusione di un TIEA (Tax information exchange agreement). Dovremmo attendere che venga introdotto uno strumento legale, che riconosca lo scambio di informazioni tra i Paesi.
La Svizzera è disponibile ad aderire al FACTA – Anche la Svizzera ha recentemente dichiarato la propria disponibilità ad adottare le regole del Facta, anche se l'equilibrio tra l'esigenza di venire incontro alla richieste americane di contrasto all'evasione fiscale a opera dei propri contribuenti e la volontà di non raggiungere accordi sullo scambio automatico di informazioni generalizzato è sottilissimo .
C'è da dire che la Svizzera ha già sottoscritto con Germania e Regno Unito un accordo simile in tal senso (accordi Rubik) che sono in attesa di essere ratificati.